Cronologia delle tariffe statunitensi

Ultimo aggiornamento: 01/08/25

Segui l'evoluzione del panorama commerciale con fiducia

Evidenzieremo i cambiamenti chiave man mano che si sviluppano, aiutando gli spedizionieri a seguire con fiducia l'evoluzione del panorama commerciale. Ogni aggiornamento è inserito nel contesto, rendendo più facile cogliere il quadro generale a colpo d'occhio.

L'amministrazione statunitense ha fatto leva su due autorità chiave per l'applicazione del diritto commerciale per imporre tariffe nel 2025:

  • L'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA)
    Autorizza il Presidente a "regolamentare" alcune transazioni economiche, comprese le importazioni, in risposta a emergenze dichiarate riguardanti determinate minacce "insolite e straordinarie" alla sicurezza nazionale, alla politica estera o all'economia.
  • Sezione 232 della legge sull'espansione del commercio del 1962 (sezione 232)
    Autorizza il Presidente a imporre restrizioni all'importazione, come le tariffe, se il Segretario al Commercio determina che un prodotto "viene importato negli Stati Uniti in quantità tali o in circostanze tali da minacciare di compromettere la sicurezza nazionale".

Segui tutte le tariffe reciproche e gli aggiornamenti attuali con il nostro U.S. Reciprocal Tariff Tracker.

Seleziona le intestazioni della tabella da ordinare per colonna.
Dattero Autorità Paese Merce Descrizione
2/3/2025 IEEPA (migrazione del fentanil) Canada, Messico Tutte le merci; Prodotti energetici canadesi
  • I dazi annunciati il 1° febbraio per le merci importate da Canada e Il Messico è stato sospeso per 30 giorni (fino al 4 marzo 2025).
2/4/2025 IEEPA (migrazione del fentanil) Cina Tutte le merci
2/5/2025 IEEPA (migrazione del fentanil) Cina Tutte le merci
2/10/2025 Sezione 232 (acciaio e alluminio) Tutti Acciaio e alluminio
  • Proclami emessi che prorogano la tariffa del 25% acciaio (compresi i derivati) a tutti i paesi e l'aumento della tariffa del 10% al 25% alluminio (compresi i derivati), in vigore dal 12 marzo 2025.
3/4/2025 IEEPA (migrazione del fentanil) Canada, Messico, Cina Tutte le merci; Prodotti energetici canadesi
  • Canada/Messico: entrano in vigore tariffe del 25% e tariffe del 10% sul petrolio e sui prodotti energetici canadesi.
  • Cina: la tariffa del 10% su tutte le merci provenienti dalla Cina è aumentata al 20%.
3/6/2025 IEEPA (migrazione del fentanil) Canada, Messico Tutte le merci; prodotti energetici canadesi; potassa
  • Ordini esecutivi e scheda informativa emesse merci esenti dal Canada e Messico che soddisfano i requisiti delle regole di origine USMCA.
  • La tariffa è stata abbassata al 10% per i prodotti energetici USMCA non idonei dal Canada e per il potassio non qualificato dal Canada o dal Messico.
3/12/2025 Sezione 232 (acciaio e alluminio) Tutti Acciaio e alluminio
  • Dazi del 25% sull'acciaio e alluminio (compresi i derivati) importati da tutti i paesi entrano in vigore.
3/26/2025 Sezione 232 (auto e ricambi auto) Tutti Automobili e ricambi auto
  • Proclamazione e Scheda tecnica ha emesso un'imposizione di una tariffa del 25% sulle automobili e su alcune parti di automobili, in vigore per le automobili il 3 aprile 2025 e non oltre il 3 maggio 2025 per i ricambi auto.
  • Esenzioni tariffarie speciali per i ricambi auto conformi all'USMCA e per il valore del contenuto statunitense incorporato nelle auto importate nell'ambito dell'USMCA.
4/2/2025 IEEPA (migrazione del fentanil) Cina Tutte le merci
  • La Casa Bianca pubblica una scheda informativa e modifica gli ordini esecutivi del 1° febbraio e del 5 febbraio per porre fine al trattamento de minimis per le spedizioni di basso valore dalla Cina, a partire dal 2 maggio 2025.
4/2/2025 IEEPA (reciproco) Tutti (tranne Canada e Messico) La maggior parte dei prodotti
  • Annuncio della tariffa di base del 10% per la maggior parte dei paesi, in vigore dal 5 aprile 2025.
  • Le tariffe specifiche per paese entreranno in vigore il 9 aprile 2025 per i paesi elencati in L'allegato 1 del ordine esecutivo.
4/3/2025 Sezione 232 (auto e ricambi auto) Tutti Automobili
4/4/2025 Sezione 232 (acciaio e alluminio) Tutti Birra e lattine vuote in alluminio
4/5/2025 IEEPA (reciproco) Tutti (tranne Canada e Messico) La maggior parte dei prodotti
4/8/2025 IEEPA (reciproco) Cina Tutte le merci
  • Tariffa specifica per paese del 34% aumentata all'84% su tutte le merci da Cina, in vigore dal 9 aprile 2025.
4/9/2025 IEEPA (reciproco) Tutti (tranne Canada e Messico) Tutte le merci
  • Le tariffe specifiche per paese (ad eccezione della Cina) sono state sospese per 90 giorni (fino al 9 luglio 2025). Nella maggior parte dei paesi si applica una tariffa del 10%.
  • La tariffa specifica per paese dell'84% su tutte le merci da La Cina è aumentata al 125%, a partire dal 10 aprile 2025.
4/10/2025 IEEPA (reciproco) Cina Tutte le merci
  • La tariffa specifica per paese del 125% su tutte le merci da La Cina in effetti.
  • Sia la tariffa IEEPA del 20% sul fentanyl che la tariffa specifica per paese del 125% si applicano a tutte le merci importate dalla Cina per un totale del 145%.
4/11/2025 IEEPA (reciproco) Tutti Semiconduttori; smartphone; Elettronica
  • Memorandum emesso che esclude alcuni semiconduttori, smartphone ed elettronica di consumo dalle tariffe annunciate il 2 aprile 2025.
4/29/2025 IEEPA; Sezione 232 Tutti Tutte le merci; acciaio e alluminio; Auto e ricambi auto
  • Ordine esecutivo che rivede se e come determinate tariffe devono essere applicate cumulativamente e delinea una procedura per determinare quali tariffe devono essere applicate alle importazioni soggette a più azioni tariffarie.
  • Proclama emesso che fornisce un credito parziale per i ricambi auto in base al valore di un veicolo costruito negli Stati Uniti da un produttore.
5/2/2025 IEEPA (fentanil) Cina Tutte le merci
  • Termina il trattamento de minimis per tutte le spedizioni di basso valore importate dalla Cina .
5/3/2025 Sezione 232 (auto e ricambi) Tutti Ricambi
5/12/2025 IEEPA (reciproco) Cina Tutte le merci
  • La tariffa del 125% sulle merci provenienti dalla Cina è stata abbassata al 10% per un periodo di 90 giorni (fino al 12 agosto 2025), dopodiché la tariffa del 10% aumenterà al 34%.
  • Sia la tariffa IEEPA del 20% sul fentanyl che la tariffa specifica per paese del 10% si applicano a tutte le merci importate dalla Cina per un totale del 30%.
6/4/2025 Sezione 232 (acciaio e alluminio) Tutto; Regno Unito Acciaio e alluminio
6/23/2025 Sezione 232 (acciaio e alluminio) Tutti Prodotti derivati dall'acciaio
7/7/2025 IEEPA (reciproco) Tutti (tranne Canada e Messico) Tutte le merci
  • Prorogata la pausa di 90 giorni (fino al 1° agosto 2025) sulle tariffe reciproche specifiche per paese che sono state temporaneamente ridotte al 10%
  • La tariffa del 10% sulle merci provenienti dalla Cina rimane invariata e aumenterà al 34% il 12 agosto 2025.
7/30/2025 IEEPA (deficit commerciale) Tutti Tutte le merci
  • Ordine esecutivo e scheda informativa emessi che sospendono il trattamento de minimis per le spedizioni da tutti i paesi, in vigore dal 29 agosto 2025.
  • Eccezioni: le spedizioni postali internazionali continueranno ad essere esenti da dazi. Se vengono consegnati da vettori di trasporto, saranno soggetti a dazi in base alla metodologia delineata nella Sezione 3 dell'ordine esecutivo.
7/30/2025 IEEPA (reciproca) (minacce estere) Brasile Tutte le merci
  • Emessi un ordine esecutivo e una scheda informativa che impongono una tariffa IEEPA del 40% sulle importazioni dal Brasile, in vigore dal 6 agosto 2025.
  • Accatastamento delle tariffe: si applicano sia la tariffa del 40% sulle minacce estere che la tariffa reciproca IEEPA del 10%, per un totale del 50% per le merci provenienti dal Brasile. Le tariffe applicabili della Sezione 232 non si accumulano.
  • Eccezioni: le merci elencate nell'allegato I dell'ordine esecutivo o nel 50 U.S.C. 1702(b) non sono soggette alla tariffa aggiuntiva. Eccezione in transito: si vedano i dettagli descritti nella Sezione 2 dell'ordine esecutivo.
7/30/2025 Sezione 232 (rame) Tutti Semilavorati di rame e derivati intensivi del rame
  • Proclama emesso che impone tariffe del 50% sul rame semilavorato e sui derivati intensivi del rame, in vigore dal 1° agosto 2025.
  • Accatastamento tariffario: il contenuto di rame soggetto alle tariffe della Sezione 232 non è soggetto alle tariffe reciproche IEEPA; il contenuto non di rame è soggetto alle tariffe reciproche IEEPA e al fentanil. Le merci soggette alle tariffe della Sezione 232 per auto/ricambi auto non sono soggette alle tariffe per il rame della Sezione 232.
  • Zone di Commercio Estero: Le iscrizioni devono essere inserite con lo status di "straniero privilegiato".
  • Svantaggio: non disponibile per le tariffe del rame.
7/31/2025 IEEPA (migrazione del fentanil) Canada Tutte le merci
  • L'ordine esecutivo ha modificato l'aumento della tariffa IEEPA sul fentanil del 25% al 35% per le merci USMCA non qualificate importate dal Canada, a partire dal 1° agosto 2025.
  • Trasbordi: la tariffa del 40% sostituisce la tariffa del 35% se si scopre che le merci sono state trasbordate per evitare la tariffa aggiuntiva e non si qualificano per l'USMCA.
  • I prodotti energetici rimangono al 10% e il potassio che si qualifica per l'USMCA rimane al 10% per le importazioni dal Canada.
7/31/2025 IEEPA (reciproco) Tutti Tutte le merci
  • Tariffe specifiche per paese adeguate per la maggior parte dei paesi, in vigore dal 7 agosto 2025.
  • Trasbordi: Le merci risultate trasbordate per evitare la tariffa reciproca saranno soggette a una tariffa del 40%.
  • Si applica la tariffa "baseline" del 10%, a meno che non venga sostituita da una tariffa specifica per paese.
8/1/2025 IEEPA (migrazione del fentanil) Canada Tutte le merci
8/1/2025 Sezione 232 (rame) Tutti Semilavorati di rame e derivati intensivi del rame
  • Entra in vigore la tariffa del 50% per il rame semilavorato e i derivati intensivi del rame.
8/6/2025 IEEPA (reciproca) (minacce estere) Brasile Tutte le merci
8/7/2025 IEEPA (reciproco) Tutti (tranne Canada e Messico) Tutte le merci
  • A partire dal 31 luglio 2025, entreranno in vigore le tariffe specifiche per paese elencate nell'allegato I dell'ordine esecutivo.
  • Rimane una tariffa del 10% per i paesi non elencati nell'allegato I dell'ordine esecutivo.
8/12/2025 IEEPA (reciproco) Cina Tutte le merci
8/29/2025 IEEPA (deficit commerciale) Tutti Tutte le merci
  • Esenzione de minimis sospesa per le importazioni da tutti i paesi.
  • Eccezioni: le spedizioni postali internazionali continueranno ad essere esenti da dazi. Se vengono consegnati da vettori di trasporto, saranno soggetti a dazi in base alla metodologia delineata nella Sezione 3 dell'ordine esecutivo.

Le nostre informazioni sono raccolte da una serie di fonti che, al meglio delle nostre conoscenze, sono accurate e corrette. È sempre intenzione della nostra azienda presentare informazioni accurate. C.H. Robinson non si assume alcuna responsabilità per le informazioni pubblicate nel presente documento.

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